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In data 7/10/2011 è entrato in vigore il DPR 1/8/11, n. 151, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4–quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 22/09/11.

ll decreto modifica lo scenario relativo alla prevenzione incendi, riorganizzando le attività soggette e modificando l’iter burocratico–autorizzativo.

Il principale aspetto del nuovo decreto è la suddivisione del nuovo elenco delle attività soggette in tre categorie differenti, rispettivamente indicate come A B e C, in funzione di criteri dimensionali e di pericolosità, per le quali sono previsti adempimenti differenti; nello specifico:

  • Per le attività inserite in categoria A (più piccole e meno pericolose), nell’ottica di una semplificazione procedurale, viene eliminato l’obbligo di richiesta di approvazione del progetto, che permane invece per le categorie B e C;
  • La presentazione della SCIA per tutte le classi costituisce titolo per l’esercizio dell’attività e contestuale richiesta di certificato di prevenzione incendi;
  • Per le categorie A e B, i sopralluoghi da parte dei Comandi dei VV.F. saranno programmati anche mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali, mentre per la categoria C sarà sempre prevista la visita tecnica da parte del Comando.

Si sottolinea, infine, l’introduzione di nuovi procedimenti volontari in fase di progettazione e/o esecuzione lavori.

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