
Cambia la normativa sulla certificazione energetica degli edifici. Il Decreto Romani (D.Lgs. 28 del 3 Marzo 2011), in vigore dal 29 marzo 2011, all’art. 13, capo II, comma 2–ter e 2–quater recita:
“Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.
“Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1–bis, 1–ter e 1–quater.
“Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.
Questa norma va ad integrare l’articolo 6 del Dlgs 192/2005, ponendo rimedio a una procedura di infrazione aperta a carico dell’Italia che, violando la Direttiva europea, aveva di fatto abrogato l’obbligo di allegare la certificazione energetica ai rogiti.
L’obbligo era originariamente previsto dal Dlgs 192/2005, che prescriveva, a pena di nullità dell’atto, di dotare di Ace gli immobili oggetto di compravendita. Il successivo Decreto legge 112/2008 aveva però cancellato la sanzione di nullità dell’atto in caso di mancanza del Certificato.
Venendo meno le sanzioni, è stato possibile — adesso sarà più difficile — aggirare la norma sulla dotazione dell’Ace, almeno nei casi in cui l’acquirente si dichiarava disposto ad assumersi l’onere della sua redazione, che veniva così differita a un secondo momento, dopo il rogito.
Pratica, questa, che ora non sembra più giustificabile, visto che il compratore deve dare “atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica”.
Inoltre il nuovo imperativo sarebbe dettato da un interesse pubblico (la salvaguardia dell’ambiente) e non più solo privato (la corretta informazione degli acquirenti), dunque come tale non più derogabile dal singolo (come argomenta il “Sole 24 Ore” del 5 marzo).
Bisogna comunque rilevare che diverse Regioni italiane, dotandosi di una normativa più stringente di quella nazionale, hanno mantenuto in vigore l’obbligo di allegare l’Ace ai contratti di vendita (è il caso, p. es., di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna).
ECOMAG ritiene questa modifica legislativa, insieme alla pubblicità delle prestazioni energetiche negli annunci commerciali, un importante passo avanti nella promozione della certificazione di qualità a favore degli utenti finali. Essi infatti potranno avere un quadro informativo più completo sui consumi e sui costi degli immobili che intendono acquistare.
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